Art. 1.

      1. A decorrere dall'anno 2007, una quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati.
      2. La destinazione di cui al comma 1 è stabilita sulla base della scelta espressa dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. A tale fine il dichiarante appone l'indicazione: «Fondo indennizzi agli esuli istriani, fiumani e dalmati» nel riquadro della dichiarazione relativo allo Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze predispone a tale scopo i modelli per la dichiarazione dei redditi, da utilizzare a decorrere dall'anno 2007, per la dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2006.